Il nostro personale ha una profonda conoscenza ed esperienza nella gestione dei rifiuti e delle documentazioni inerenti alla loro gestione.
Chi sceglie Ecol Sea può contare su una squadra che lo guiderà nella compilazione e gestione di tutta la documentazione a livello ambientale e su una rete di professionisti e consulenti che lo affiancherà verso la corretta gestione dei propri rifiuti.
Da un punto di vista documentale, il nostro team fornirà la propria consulenza per la corretta compilazione del Registro di carico e scarico e per la predisposizione del MUD.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Previsto dall’art. 190 del Dlgs 152/2006, esso è il documento dove vengono annotate tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti.
I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Soggetti tenuti alla compilazione e tenuta dei registri:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto in ambito Sistri;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti
Annotazioni e scadenze
Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Le annotazioni devono essere effettuate:
- per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
- per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
COMPILAZIONE DEL MUD
Il modello unico di dichiarazione, che contiene i dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati e trattati nell’anno precedente, viene presentato alle Camere di Commercio entro il 30 aprile di ogni anno.
Soggetti obbligati
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.