Annoveriamo tra i nostri clienti strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca. Trasportiamo e inviamo a smaltimento rifiuti sanitari non pericolosi, rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Forniamo alla nostra clientela anche i contenitori omologati per legge e idonei al trasporto in regime ADR oltre alla consulenza in materia di gestione del rifiuto sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico.
Operiamo conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, che nello specifico è il D.P.R. 254/03, regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari stabilendo che questi devono essere gestiti in modo da garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e li suddivide come di seguito:
- Rifiuti sanitari non pericolosi
- Rifiuti sanitari assimilati agli urbani
- Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Rifiuti da esumazione ed estumulazione
- Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
- Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo
Il testo di legge, inoltre, si sofferma anche sulle caratteristiche e sui tempi di durata massima del deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; di seguito un estratto:
“Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche idonee per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
Fatte salve le disposizioni sopracitate:
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni;
- le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione”